È fondamentale un’attenta ricognizione dei residui attivi in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, con corretta imputazione alla gestione residui di eventuali maggiori residui attivi riaccertati ancora da incassare per annualità pregresse: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 98/2025/PRSE, depositata il 24 aprile 2025.
I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d’amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell’esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).
Un avanzo d’amministrazione composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, darebbe una solo fittizia copertura per le spese da ultimo elencate, costituendo il presupposto per l’emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa. (sez. reg. di contr. Abruzzo, delib. n. 336/2021/PRSE).