Esclusione di alcuni crediti dal calcolo del FCDE: il warning della Corte dei conti

La possibilità di non considerare, ai fini degli accantonamenti al FCDE, le entrate accertate per cassa e, tra queste, i crediti relativi alle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione, discende dalla tendenziale coincidenza temporale tra accertamento e riscossione.

I principi contabili consentono di tenere conto, ai fini dell’accertamento delle relative entrate, delle riscossioni dei tributi avvenute entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro il termine per la sua approvazione, cioè di imputare all’esercizio appena concluso i relativi accertamenti, pur occorsi all’inizio dell’esercizio successivo. Viceversa, gli eventuali residui attivi, corrispondenti a entrate accertate ma non riscosse, devono essere oggetto di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le regole ordinarie; possono essere esclusi dagli accantonamenti al FCDE solo i residui effettivamente riscossi dopo la conclusione dell’esercizio ma prima dell’approvazione del rendiconto.

Ratio di tale principio contabile è, infatti, quella di neutralizzare gli effetti di un limitato e fisiologico differimento delle riscossioni rispetto all’esercizio di competenza, non certo quello di considerare “non di difficile esazione” crediti che, nella concreta esperienza dell’ente locale, risultassero tali. Ne consegue che anche per la categoria dei crediti tributari riscossi per autoliquidazione, devono essere considerati ai fini degli accantonamenti al FCDE, secondo le regole ordinarie:

(a) tutte le entrate accertate con provvedimento formale (avviso di liquidazione o di accertamento), ai sensi del par. 3.7.6 dei principi contabili;

(b) tutti i residui attivi formatisi negli esercizi precedenti a quello del rendiconto in approvazione, poiché per gli stessi non è predicabile la coincidenza, neppure tendenziale, tra accertamento e riscossione (cfr. anche sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 37/2021/PRSE);

(c) gli eventuali residui di competenza dello stesso esercizio, iscritti in sede di rendiconto, con la sola eccezione di quelli effettivamente riscossi entro l’approvazione del rendiconto o entro il termine previsto dalla legge per la sua approvazione (sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 6/2025 /PRSE).

La disciplina della contabilità armonizzata detta le modalità di determinazione dell’entità minima obbligatoria dell’accantonamento al FCDE che non può, nel rispetto del principio contabile applicato, essere accantonato in misura inferiore a quanto disposto dalla disciplina, ma in relazione al livello di prudenza individuato dall’ente, può essere accantonato in misura maggiore.

Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, punto 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre Amministrazioni Pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

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