Una tempistica di rientro del disavanzo ex art. 188 del TUEL più ampia rispetto ai tre anni indicati da tale norma, per quanto non espressamente prevista dal legislatore, è ammissibile purchè suffragata dalla durata della consiliatura e supportata da un bilancio di previsione di pari durata, nel quale disporre la rateizzazione del disavanzo, e individuare puntualmente le modalità di copertura: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 81/2025, pubblicata il 23 aprile 2025 (nel caso specifico analizzato dai giudici, il comune aveva adottato un piano di rientro quinquennale).
In assenza di uno stretto collegamento tra il ripiano pluriennale e la durata del bilancio di previsione finanziario, una parte del disavanzo risulterebbe priva di una concreta copertura, intendendo con questa l’individuazione degli specifici strumenti di finanziamento e l’inserimento di questi nella programmazione dell’ente, che deve essere costruita e valutata nel rispetto degli equilibri finanziari e del principio di pareggio del bilancio.
Il rinvio agli esercizi successivi al bilancio di previsione, tra l’altro, non consentirebbe la verifica della coerenza del piano definito per il finanziamento del disavanzo rispetto alle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si presume di sostenere nell’arco temporale oggetto di previsione.