L’esistenza di un fondo di cassa finale ampiamente positivo non esime dall’osservanza dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni di cassa e nella gestione del bilancio di previsione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 88/2025, depositata il 22 aprile 2025.
Le previsioni di cassa delle entrate vanno rapportate, infatti, ai crediti (derivanti sia dalla gestione dei residui, sia da quella di competenza) che si prevede verranno riscossi nell’esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità il flusso di entrata presumibile.
Con particolare riferimento alle previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all’indebitamento, le stesse devono, inoltre, dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del Titolo II, finanziate dalle medesime entrate.
Le previsioni di cassa per la spesa del Titolo II devono tener conto, altresì, dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi. Al riguardo, è stata sottolineata l’importanza del rispetto dei cronoprogrammi al fine della scansione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e della corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, sia sul fronte dell’allocazione dello stanziamento di spesa, sia per la correlata definizione della previsione e imputazione di entrata relativa ai contributi a rendicontazione che finanziano l’opera stessa.