Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. di controllo per il Trentino Alto Adige, nella delib. n. 11/2025/PRSE, pubblicata il 29 gennaio 2025, le passività pregresse riguardano debiti per i quali ab origine l’ente ha proceduto alla regolare costituzione del rapporto obbligatorio e al conseguente e ordinario impegno contabile, ai sensi dell’articolo 183 del TUEL, ma che per fattori estrinseci e, in buona parte, imprevedibili (ma non necessariamente) legati, di norma, alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito per insufficienza dell’impegno di spesa già assunto, da cui consegue la necessità di adottare un impegno integrativo a copertura integrale dei maggiori oneri rilevati.
In virtù di una regolare procedura di spesa, le passività pregresse costituiscono debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio della loro manifestazione (cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo Campania, parere n. 9/2007; Corte dei conti, Sezione di controllo Lombardia, parere n. 441/2012).
In altre parole, per la giurisprudenza contabile, le passività pregresse o arretrate “riguardano debiti per i quali si è proceduto a regolare impegno, ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo totale, quando essa viene in evidenza” (cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo Puglia, parere n. 108/2024).
Diversamente, i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 TUEL, hanno la loro genesi in obbligazioni pecuniarie riferibili all’ente, assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti dettati dalla norma, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento (cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo Trentino-Alto Adige- Sede di Trento, parere n. 35/1998).
Sarà l’Ente, sulla base degli elementi contabili circostanziati in suo possesso, a verificare la correttezza della disciplina applicata alle singole poste qualificate quali “passività pregresse” piuttosto che “debiti fuori bilancio” e, conseguentemente, adottare le determinazioni conseguenti.