La prova della mancata esecuzione dei lavori oggetto di affidamento nel giudizio di responsabilità erariale
La mancata esecuzione dei lavori oggetto di affidamento non può, a rigore, essere comprovata da dichiarazioni testimoniali bensì avrebbe dovuto essere appurata con apposito accertamento tecnico: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, nella sent. n. 23/2025, depositata il 30 gennaio 2025.
Nel caso specifico valutato dai giudici contabili, era stato contestato ad alcuni dipendenti comunali un danno conseguentemente all’affidamento di lavori di somma urgenza che però, secondo la ricostruzione fattuale dell’accusa, non erano stati effettivamente eseguiti.
A favore dell’insufficienza delle testimonianze, la Corte ha evidenziato che il lungo arco temporale intercorso fra le dichiarazioni ed i fatti, pari a oltre quattro anni, ben avrebbe potuto incidere negativamente sulla memoria degli eventi conservata dai soggetti autori delle dichiarazioni stesse, influenzando la nitidezza dei ricordi.
Conseguentemente, secondo i giudici, non era possibile affermare la verità del fatto contestato.