La contabilizzazione di un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti

Secondo quanto previsto dal paragrafo 3.18 e dall’Esempio n. 8) dell’All. 4/2, un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito, imputando l’accertamento all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (ossia, quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento); generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto.

L’inerenza tra l’accertamento dell’entrata proveniente dall’accensione del mutuo ed i correlati impegni di spesa di investimento con essa finanziati va garantita attraverso la corretta movimentazione, ove ne ricorrano i presupposti, del FPV.

Nei casi in cui, invece, la Cassa depositi e prestiti (o altro istituto finanziatore) renda le somme mutuate immediatamente disponibili in apposito conto intestato all’ente mutuatario, le stesse si intendono immediatamente esigibili e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili e a fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito”, a tal fine movimentando, rispettivamente, le uscite del Titolo III e le entrate del Titolo V.

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto nella delib. n. 290/2024/PRSE, depositata il 22 agosto 2024, tali regole contabili escludono la reimputazione degli accertamenti delle entrate derivanti dall’accensione di mutui e prevedono, semmai, soltanto la reimputazione degli impegni di spesa di investimento con essi finanziati, movimentando, ove ne ricorrano i presupposti, il FPV o, altrimenti, facendo confluire le somme non impegnate tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.

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