Come è noto, l’art. 11, comma 6, lett. j, del D. Lgs. n. 118/2011 contempla le società controllate e partecipate e i propri enti strumentali quali soggetti nei confronti dei quali effettuare la riconciliazione dei rapporti creditori e debitori con il comune, senza includere l’unione a cui l’ente locale partecipa; conseguentemente, ad una prima lettura della norma, i rapporti creditori/debitori tra comune e unione non sono soggetti agli obblighi formali di asseverazione intestati, in particolare, agli organi di revisione dal sopra citato art. 11 D. Lgs. (Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 57/2021/PRSE).
Tuttavia, come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia Romagna, nella delib. n. 72/2024, l’esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte a bilancio dell’Ente con quelle dell’Unione assume una sua autonoma rilevanza: non c’è dubbio, infatti, che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti possa realizzare anche in questo caso un vulnus agli equilibri di bilancio o, quanto meno, potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità.
Conseguentemente, i giudici contabili hanno ordinato al comune di procedere comunque alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con l’unione; detta verifica necessita di un doppio livello di analisi, dovendosi effettuare sia nella parte finanziaria del bilancio sia in quella economico-patrimoniale.