Ottemperanza di carattere non finanziario: possibile anche durante il piano di riequilibrio
La sospensione delle azioni esecutive nei confronti del Comune derivante dalla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) è applicabile ai soli casi in cui l’obbligo dedotto in giudizio sia di tipo finanziario, ossia consista nel pagamento di somme di denaro; al contrario, nessuna preclusione, invece, sussiste per quelle azioni esecutive che richiedano un’attività di tipo meramente provvedimentale e non immediatamente connessa a un esborso, come nel caso in cui si chieda l’ottemperanza ad una sentenza che dispone il riesame di una richiesta di permesso di costruire, a seguito dell’annullamento del precedente diniego: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, nella sent. 15 aprile 2024, n. 2493.
Solo nei casi aventi ad oggetto un esborso finanziario, infatti, sussiste la ratio sottesa a tale procedura straordinaria volta al ripristino dell’ordinaria operatività finanziaria dell’ente locale e al rispetto della par condicio creditorum.
Del resto, in caso di adozione della procedura di riequilibrio pluriennale, l’ordinaria attività amministrativa dell’ente, qual è anche quella di vigilanza e controllo dell’attività edilizia, si svolge regolarmente.