Come è noto, gli oneri aziendali della sicurezza sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante alla gara di appalto, in quanto gli stessi variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta; tali oneri rientrano nell’offerta economica che l’operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto.
L’art. 95, comma 10, del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e l’art. 108, comma 9, del nuovo Codice (Decreto Legislativo n. 36/2023) ne impongono la necessaria indicazione affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo del servizio offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio detta voce di costo; la necessaria indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale risponde, pertanto, all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 31 Cost.), così come l’altrettanto necessaria indicazione dei costi della manodopera tutela il lavoro per il profilo relativo alla giusta retribuzione (art. 36 Cost.) (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 26 aprile 2022, n. 3169).
Sull’argomento è necessario segnalare la sent. 21 marzo 2024, n. 1838, del TAR Campania, Napoli, sez. I, nella quale è stato affermato che tale importo può essere eccezionalmente corretto in sede di verifica dell’offerta ove sia stato erroneamente indicato in modo assolutamente sproporzionato, senza che ciò possa considerarsi una violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta.
Nel caso specifico, per errore, l’operatore aveva indicato un importo degli oneri pari a poco più di un milione di euro, in luogo di quello corretto di € 35.000.
La stazione appaltante, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha ritenuto ictu oculi abnormemente elevata e palesemente incongrua l’indicazione degli oneri aziendali di sicurezza indicata nell’offerta economica, non solo in assoluto (in relazione al tipo di gara e al prezzo complessivo offerto), ma anche rispetto alla comparazione con i costi indicati da tutti gli altri aggiudicatari del medesimo bando per i vari lotti, nonché con riferimento alle incidenze rilevate in tale settore economico. Di conseguenza, ha consentito la modifica di tale unica voce, senza intaccare né l’entità originaria dell’offerta economica né il ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara.
Ricordiamo che già in precedenza la giurisprudenza aveva avuto modo di precisare che “in sede di verifica dell’anomalia, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica in ossequio alla regola della immodificabilità dell’offerta stessa” (da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 23 marzo 2023, n. 1166).
Nel caso di specie, l’indicazione abnorme e sproporzionata degli oneri aziendali da parte della controinteressata ha indotto l’amministrazione, in omaggio ai principi di buona fede e leale collaborazione (art. 1, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e, in via interpretativa, art. 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici – D.lgs. n. 36/2023) che devono ispirare tutta la gara pubblica, oltre che la fase esecutiva del contratto, di chiarire tale dato e di correggerlo, fermo restando l’immodificabilità dell’offerta economica e del relativo ribasso offerto.