Due dissesti consecutivi: permane l’inammissibilità dell’ottemperanza del credito risalente al primo

Se il Comune dichiara un secondo dissesto nelle more di conclusione del primo, per mane l’inammissibilità dell’ottemperanza risalente al primo: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 12 marzo 2024, n. 2374.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’art. 248 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) è norma applicabile sulla base del solo presupposto della dichiarazione di dissesto e non consente di distinguere gli effetti di tale dichiarazione, in particolare ai fini del divieto di azioni esecutive individuali, a seconda che vi siano state altre precedenti dichiarazioni di dissesto del medesimo ente locale; in tutti i casi di dichiarazione di dissesto trova applicazione l’art. 252 dello stesso TUEL, che va interpretato alla luce dell’art. 5, comma 2, del decreto legge n. 80 del 2004, ai sensi del quale “Ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 30 giugno 2017, n. 3184).

Il debito rimasto insoddisfatto all’esito del primo dissesto per mancata accettazione della proposta transattiva avanzata dall’o.s.l. ai sensi dell’art. 258 T.U.E.L.) e relativo a fatti di gestione risalenti e, perciò sussistente alla data di dichiarazione del secondo dissesto del Comune, è da inserire, ai sensi dell’art. 254 del TUEL, nella massa passiva della seconda procedura di dissesto e non può essere oggetto di ricorso per ottemperanza, presentato dopo la seconda dichiarazione di dissesto (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 maggio 2020, n. 3338).

 

 

 

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