Le regole nel caso di mancato recupero della quota annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario

In relazione al disavanzo da riaccertamento straordinario, i commi 2, 4 e 5 dell’art. 4 del D. M. 2 aprile 2015, recante “Criteri e modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011”, dispongono, rispettivamente, che:

– “In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell’esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell’art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

– “Il recupero dell’eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall’art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall’art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali”;

– “La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell’esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell’applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate” (disposizione richiamata anche dal paragrafo 13.10.3 dell’Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011).

La regola in analisi è analoga a quella contenuta al paragrafo 9.2.26 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui “Se in occasione dell’approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l’eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall’ultimo periodo dell’art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale”.

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