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Assenza dei rilievi della Corte dei conti nella relazione di fine mandato: violato il principio di trasparenza

È irregolare sul piano contenutistico una relazione di fine mandato che non dà conto delle deliberazioni assunte dalla sezione regionale della Corte dei conti nei confronti dell’Ente, così contravvenendo a quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 149/2011, laddove impone la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento agli “eventuali rilievi della Corte dei conti” (lett. b): è quanto evidenziato dai giudici contabili della sez. reg. di contr. Lazio, nella delib. n.105/2023/VSG, depositata lo scorso 29 maggio.

Secondo i giudici, tale circostanza determina la violazione del principio di trasparenza previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, non avendo richiamato in tale atto i rilievi (id est, le declaratorie e relative raccomandazioni) della Corte.

L’importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla magistratura contabile, garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle amministrazioni pubbliche nell’interesse dei consociati, si rinviene anche nell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 33/2013, laddove statuisce che le Pubbliche Amministrazioni pubblicano “tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”.