L’OSL non può chiedere pareri alla Corte dei conti

All’organo straordinario di liquidazione di un ente in dissesto non può riconoscersi la legittimazione attiva alla richiesta di pareri alla Corte dei conti: è quanto ribadito dai giudici contabili della sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 153/2023/PAR, depositata lo scorso 25 maggio, confermando un consolidato orientamento (deliberazioni n. 153/2021/PAR; n. 179/2021/PAR e n. 383/2013/PAR).

Secondo la Corte, nell’ambito della speciale normativa sul dissesto, considerate, in particolare, le attribuzioni delineate dall’art. 252 del TUEL, «non sono ravvisabili precisi indici normativi o profili sistematici che possano giustificare anche il riconoscimento in capo all’organo straordinario di liquidazione del potere di rappresentare l’ente ovvero una posizione di vertice dello stesso, di modo che se ne possa ricavare una legittimazione generale ad esprimere la volontà dell’ente e ad impegnare lo stesso verso l’esterno, se non nell’ambito circoscritto delle attività ad esso espressamente attribuite, come ad esempio nel caso della conclusione di transazioni con i creditori dell’ente. La dichiarazione di dissesto produce, infatti, fondamentalmente, l’effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio Comunale cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse. Ciò non determina, però, anche una sorta di deminutio capitis degli organi rappresentativi dell’ente, ossia il venire meno della generale capacità di agire, e per quel che rileva ai fini della questione in oggetto, del potere generale di rappresentanza legale che l’ordinamento riconosce in capo all’organo politico di vertice”.

Con riferimento all’ente comunale, dunque, a norma dell’art. 50, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), la legale rappresentanza è posta in capo alla figura del Sindaco, che, quale organo di vertice politico con legittimazione soggettiva interna ed esterna, ha la potestà di sollecitare l’esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti (ex plurimis, Sezione delle Autonomie, delib. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

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