Welfare integrativo ai dipendenti comunali e limiti al trattamento accessorio

Le somme da destinare al welfare integrativo previsto dall’art. 82 del CCNL 2022 non rilevano ai fini del limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Liguria, nella delib. n. 61/2023, depositata lo scorso 17 maggio.

Come è noto l’art. 82 del CCNL 2022 prevede la possibilità che gli enti locali, in sede di contrattazione integrativa, disciplinino la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

  1. iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
  2. supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;
  3. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
  4. anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
  5. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Secondo la Corte dei conti, esulano dal perimetro di applicazione del citato art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale. In applicazione di tale principio, la Sezione delle Autonomie ha escluso dal limite di spesa del trattamento accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale (delib. n. 22/SEZAUT/2015/QMIG).

Similmente, la sezione regionale di controllo per il Veneto – con riferimento alle somme di cui all’art. 208 D.lgs. 285/1992 – ha precisato che “la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non   una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del C.d.S., pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì contributivo-previdenziale” (delib. n. 503/PAR/2017).

Più recentemente, anche la sezione regionale di controllo per la Liguria, in relazione all’art. 72 CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali, ha osservato che “le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all’art 23, comma 2, D.lgs. 75/2017”, stante la loro natura assistenziale e previdenziale (delib. n. 27/PAR/2019).

Le conclusioni di cui sopra rimangono valide anche in relazione all’art. 82 CCNL 2022, che disapplica e sostituisce il previgente art. 72 del CCNL 2018 Comparto Funzioni Locali.

Le misure di welfare integrativo ivi previste, pertanto, non sono assoggettate al limite di cui
all’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL 2022.

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