Presenza di documenti di un concorrente nella busta dell’offerta di un altro: scatta l’esclusione

L’art. 80, comma 5, lett. m), del Codice dei contrati pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: […] m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

Secondo il TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 20 marzo 2023, n. 161, deve ritenersi applicabile l’esclusione per esistenza di un unico centro decisionale nel caso di presenza di documenti relativi ad un concorrente nella busta dell’offerta di un altro; tale circostanza, secondo i giudici, è un fatto in grado di dimostrare che le offerte possono essere state concordate e che siano, quindi, espressione di un unico centro decisionale.

Il suddetto dato fattuale, direttamente evincibile dall’esame delle offerte, nella sua oggettività, disvela l’esistenza di una relazione tra imprese concorrenti che in astratto è idonea a consentire un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte (sulla idoneità dell’esame del contenuto delle offerte al fine di inferire l’esistenza di un’unicità soggettiva sostanziale tra operatori economici, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 7 giugno 2022, n. 4625; sez. V, sent. 3 gennaio 2019, e sent. 10 gennaio 2017, n. 39).

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