Certificazione delle agevolazioni per l’economia locale ex DL n. 34/2019: la scadenza del 30 aprile

Come è noto, l’art. 30-ter del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disciplinato la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché in quello del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Tali agevolazioni consistono nell’erogazione, da parte dei comuni interessati, di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dei citati esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo, secondo la tassativa procedura analiticamente descritta nella norma.

Per il ristoro ai comuni delle agevolazioni concesse, il citato art. 30-ter ha disposto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di uno specifico fondo, con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 13 milioni di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, da ripartire tra i comuni interessati.
Dallo scorso 20 marzo è disponibile alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo dei contributi in discorso, concessi per l’anno 2022.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati ISTAT al 31 dicembre degli anni 2018 e/o 2019 e/o 2020) entro il termine del 30 aprile 2023.

La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2022.

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