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Tardivo caricamento dell’offerta in assenza di malfunzionamento della procedura informatica: legittima l’esclusione

È legittima la decisione della stazione appaltante di escludere dalla gara l’operatore economico che ha caricato con due secondi di ritardo, rispetto al termine previsto, la propria offerta, in assenza di un malfunzionamento certificato della procedura informatica: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 23 febbraio 2023, n. 465.

L’aspetto rilevante, secondo i giudici, è proprio l’assenza di una prova certa circa il malfunzionamento del sistema informatico, visto che non risultavano segnalazioni da parte di altri concorrenti né il gestore della piattaforma aveva fornito indicazioni in tal senso.

È stato, in particolare, stigmatizzato l’operato del concorrente che, se fosse stato diligente, ove avesse effettivamente riscontrato dei rallentamenti nella procedura sin dalla prima mattinata dell’ultimo giorno utile e per lassi temporali consistenti, avrebbe tempestivamente contattato la stazione appaltante all’indirizzo mail o al numero verde indicati nel disciplinare, per segnalare il disservizio: nulla di tutto ciò è stato, invece, fatto dall’interessato.