Ritenuta nel caso di spese di lite corrisposte da una P.A. soccombente in favore dell’avvocato difensore della controparte

Come evidenziato recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 189/2023, pubblicata lo scorso 3 febbraio, una P.A. soccombente in giudizio che paga le spese all’avvocato della controparte, in qualità di sostituto d’imposta, avrà l’obbligo di:

  • operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF sulle somme erogate ai professionisti;
  • versare le ritenute operate ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • certificare i compensi erogati e le ritenute operate con l’emissione della certificazione unica (lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi);
  • presentare il modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770), ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 322/1998.

Nel caso in cui il professionista goda del regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), per i quali è espressamente previsto che i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (cfr. art. 1, comma 67, della Legge n. 190 del 2014), la P.A. dovrà comunque emettere la certificazione unica per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, riportando l’intero importo corrisposto sia al punto 4 (ammontare lordo corrisposto) che al punto 7 (altre somme non soggette a ritenuta) della suddetta certificazione.

 

 

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