Imposta di bollo e atti gestionali dei contratti pubblici di appalto: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Segnaliamo la recente risposta ad interpello n. 130/2023, pubblicata lo scorso 20 gennaio, con cui l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato una serie di precisazioni in materia di imposta di bollo su alcuni atti relativi alla gestione dei contratti pubblici di appalto.

Nello specifico, l’Agenzia ha affermato che:

  • il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, contenente le descrizioni delle aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività e dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, è da assoggettare all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 642/1972, il quale prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine per le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti»;
  • allo stesso modo, l’imposta trova applicazione al verbale di  sospensione  e  di ripresa dell’esecuzione del contratto, poiché descrive «l’indicazione  delle  ragioni  che  hanno  determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione»;
  • ai certificati di ultimazione  delle  prestazioni  e  di  verifica  di  conformità è applicabile l’art. 4 della Tariffa, che assoggetta all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 16 euro per ogni foglio gli «Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta».

 

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!