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Reiterata proroga di contratti di servizio: scatta la responsabilità erariale

Le proroghe reiterate di un contratto scaduto senza che sia mai stata avviata la nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio violano i principi di efficienza, par condicio e trasparenza e generano responsabilità erariale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Umbria, nella sent. n. 99/2022, depositata lo scorso 23 novembre.

Secondo i giudici, i principi eurounitari di messa in concorrenza, apertura al mercato e par condicio tra i potenziali ed effettivi offerenti impongono alle amministrazioni di organizzarsi affinché, venuto a scadenza un contratto, possa essere immediatamente operativo quello successivo, in modo che non vi sia alcuna soluzione di continuità, anche per salvaguardare l’utenza.

Le proroghe, nella prospettiva eurounitaria, costituiscono uno strumento eccezionale e temporaneo, mentre il loro utilizzo “patologico ed abusivo” genera un danno erariale, individuato nel minor esborso che avrebbe sostenuto la P.A. ove la procedura concorrenziale, e il conseguente subentro del nuovo aggiudicatario, fosse avvenuto tempestivamente. L’ammontare del danno, nel caso specifico, è stato comprovato attraverso la relazione della Guardia di finanza ed emerge dalla dimostrata differenza tra le condizioni economiche praticate amministrazione in base alle proroghe e quelle offerte dal nuovo affidatario.

Ogni norma interna di livello ordinario, sia essa nazionale che regionale, deve essere interpretata in una prospettiva eurounitariamente orientata, al fine di assicurare i principi di concorrenza, apertura al mercato e par condicio; quindi, la colpa grave risiede nella manifesta violazione di detti principi, realizzatesi con le reiterate proroghe.

I giudici hanno ricordato che un’efficiente gestione dei servizi impone alla P.A. di prevedere, programmare, ideare l’avvicendamento tra affidatari e di adottare tempestive iniziative, programmando le scadenze amministrative al fine di far subentrare il nuovo affidatario senza dilazione; la procedura di gara pubblica deve essere svolta in data anteriore rispetto alla scadenza del precedente contratto e, comunque, al più tardi entro la fine dell’eccezionale primo periodo di proroga, in modo da non creare soluzioni di continuità nella prestazione del servizio.