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L’importanza del fondo pluriennale vincolato

L’efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal Decreto Legislativo n. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della “competenza finanziaria potenziata”, la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze – quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) – che incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Calabria, nella delib. n. 84/2022/PRSP, depositata lo scorso 17 novembre.

In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l’accertamento dell’entrata e l’imputazione della spesa, che risulta esigibile dall’esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l’entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l’istituto contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV). Il fondo è alimentato dall’accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l’accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei “cronoprogrammi” che regoleranno le spese di investimento.

Inoltre, l’art. 183, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) stabilisce che si possono finanziare con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici solo a seguito di gara formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo. In difetto – fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, Allegato 4/1, punto 5.4. del Decreto Legislativo n. 118/2011) – l’entrata accertata va a costituire il risultato di amministrazione, sottraendola così al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, escludendo quelle di progettazione, l’ente locale dovrà impegnare quelle spese con le quali possa “(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico” (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr., in particolare, deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In armonia con tale assunto, la Corte Costituzionale ha recentemente sottolineato che i cespiti inerenti al FPV, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate: per tale motivo, i risparmi che sono confluiti nel fondo sono pienamente utilizzabili dagli enti locali, ferma restando la vigilanza sulla corretta destinazione del FPV medesimo (cfr. sent. n. 101/2018).