Assunzioni nella P.A.: la regola (con eccezioni) è lo scorrimento delle graduatorie

Nelle procedure di reclutamento per l’assunzione di personale, tra bandire una nuova procedura concorsuale o procedere alla chiamata per scorrimento di idonei in graduatorie ancora efficaci, la regola generale predilige la seconda opzione: è quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 7 settembre 2022, n. 7780.

Al riguardo, l’Adunanza Plenaria, nella sent. 28 luglio 2011, n. 14, ha sottolineato come “l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”. Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce “la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione”.

La stessa Plenaria ha, altresì, precisato che “la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione”; tra questi “può acquistare rilievo l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione”; o anche la valutazione del “contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e [delle] eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”.

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