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Non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione: grave irregolarità contabile

La non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una grave irregolarità contabile: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 163/2022/PRSP, depositata lo scorso 26 settembre.

Secondo i giudici, una volta constatata la distorta rappresentazione dei dati di consuntivo e degli equilibri interni di bilancio, è necessario provvedere alle relative correzioni attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare ai sensi dell’art. 148-bis, terzo comma, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000). Tale atto dovrà condurre alla corretta determinazione del risultato di amministrazione dell’esercizio considerato, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di rendiconto, e dovrà anche provvedere ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi per gli effetti che su questi si siano prodotti, anche in relazione al mancato finanziamento del disavanzo effettivo e all’eventuale copertura di spese dell’esercizio con quote dell’avanzo libero non correttamente determinato.

L’eventuale disavanzo derivante dovrà essere oggetto di recupero secondo le modalità differenziate previste dal legislatore.