Il soggetto espropriato ha diritto di accesso agli atti del relativo procedimento

È illegittimo il silenzio del Comune dinanzi ad un’istanza di accesso, da parte del soggetto espropriato, agli atti del relativo procedimento, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti di legge per promuovere eventuale azione legale a tutela dei propri interessi: è quanto affermato dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 23 settembre 2022, n. 627.

Secondo la giurisprudenza, infatti, “l’interesse all’accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (cfr. Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55); dunque, l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, e non anche la ricevibilità, l’ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno (cfr. Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116)” (TAR Firenze, sez. II, sent. n. 1569/2014).

 

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