Stock di debito commerciale ed applicazione delle misure di garanzia

Come evidenziato dall’IFEL in una serie di recenti FAQ in materia di tempestività dei pagamenti (https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11196-la-tempestivita-dei-pagamenti-faq-webinar-19-luglio), l’applicazione delle misure di garanzia per gli EE.LL. è basata (art. 1, comma 859 della Legge n. 145/2018) sulla verifica di due indicatori:

  1. indicatore di riduzione del debito pregresso: si applicano le misure se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
  2. indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: si applicano le misure se l’amministrazione rispetta la condizione di cui alla lett. a), ma presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002.

Entrambi gli indicatori sono elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali – PCC; i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare, alle quali è applicata “convenzionalmente” (criterio stabilito dal comma 861 art.1 della medesima Legge) la data di pagamento al 31.12 dell’anno.

Limitatamente agli anni 2022 e 2023, la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, comma 861, come modificata dall’articolo 9, comma 2, lett. a) del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che le amministrazioni pubbliche possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili se trasmettono alla PCC la comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativi ai due esercizi precedenti, previa verifica dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. A tal fine, la comunicazione relativa allo stock di debito è richiesta anche agli Enti soggetti alla rilevazione SIOPE plus.

A titolo esemplificativo, se l’amministrazione intende avvalersi nel 2022 della facoltà di calcolare il debito residuo scaduto al 31.12.2021 sulla base dei propri dati contabili, deve aver comunicato alla PCC sia il debito scaduto al 31.12.2021 che quello scaduto al 31.12.2020.

Le amministrazioni pubbliche che si avvalgono della facoltà di applicare le misure di garanzia relative allo stock di debito residuo scaduto a partire dai propri dati contabili avranno cura di verificare le eventuali cause di scostamento con i dati presenti nel sistema PCC e di completare, in particolare, le registrazioni dei pagamenti mancanti al fine di allineare i dati sulle posizioni debitorie risultanti dalla predetta piattaforma con l’importo dello stock di debito calcolato sulle scritture contabili.

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