Le condizioni che giustificano il dissesto finanziario secondo il TUEL: un recente caso concreto

L’art. 244 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) indica, quali presupposti alternativi per la dichiarazione del dissesto, la circostanza che il Comune  non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero che esistano nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità ordinarie, nonché mediante riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ove consentito.

In un caso concreto affrontato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 21 settembre 2022, n. 1530, è stata ritenuta legittima la scelta della Commissione Straordinaria insediata presso il Comune (nel caso specifico, di piccole dimensioni, con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti) di dichiarare il dissesto dinanzi al seguente quadro fattuale, fornito dal responsabile dell’ufficio finanziario:

  • un disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di oltre tre milioni di euro;
  • un disavanzo da rendiconto di quasi tre milioni di euro;
  • un costante ricorso dell’anticipazione di tesoreria, senza restituzione nell’esercizio;
  • superamento dei parametri di deficitarietà;
  • debiti fuori bilancio per circa un milione e mezzo di euro;
  • incapacità dell’ente di onorare il pagamento delle spese obbligatorie entro i termini di legge;
  • presenza di numerosi contenziosi.

La correttezza della scelta, secondo i giudici, era ulteriormente comprovata dalla proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione da cui emergeva l’esistenza di una massa passiva di oltre tre milioni e mezzo di euro.

 

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