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Programma triennale delle OO.PP.: non è sufficiente pubblicare la delibera di approvazione da parte della Giunta

Non costituisce corretto assolvimento degli obblighi di legge sanciti dall’art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione, da parte di un ente locale, della delibera di Giunta recante le proposte di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici, a prescindere dall’effettiva approvazione da parte del Consiglio: è quanto affermato dall’ANAC nella delibera n. 379/2022, pubblicata lo scorso 27 luglio.

L’Autorità ha ricordato che non solo devono essere pubblicate le delibere di Consiglio di definitiva approvazione del programma ed i relativi aggiornamenti annuali, ma ha anche evidenziato la necessità di procedere anche alla pubblicazione di eventuali ulteriori documenti se previsti dalla legislazione regionale (nel caso specifico, ad esempio, era prevista anche la pubblicazione di una cartografia recante la localizzazione delle opere e di una relazione generale illustrativa).

Ricordiamo, infine, che il citato comma 2 dell’art. 38 del Decreto Legislativo n. 33/2013 impone la pubblicazione anche delle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.