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Il RPCT non può essere anche titolare di incarichi nell’area finanziaria e nell’area personale

Il conferimento dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ad un dipendente titolare di incarichi dirigenziali nell’Area Finanziaria e bilancio e nell’Area Gestione del personale non è conforme alle indicazioni contenute nel PNA 2019: è quanto affermato dall’ANAC nella delibera n. 381/2022, pubblicata lo scorso 27 luglio, con riferimento ad un ente pubblico non economico, sottolineando che entrambe le aree in discorso sono da considerarsi particolarmente esposte al rischio corruttivo.

Come è noto, infatti, in materia di criteri di scelta del RPCT, il PNA 2019, parte IV, par. 1, ha evidenziato la necessità che detto soggetto abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e che sia scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva, precisando che, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca idonee competenze; tale scelta deve, in ogni caso, essere opportunamente motivata.

L’Autorità ha anche evidenziato che, in relazione alle peculiarità della struttura organizzativa dell’amministrazione, può essere valutato il conferimento dell’incarico di RPCT ad un dipendente titolare di posizione organizzativa privo di funzioni gestionali, ovvero ad altro dipendente comunque in possesso dei requisiti previsti dal PNA.