1

Falsa attestazione del possesso della laurea: il dipendente comunale assunto deve restituire tutti gli emolumenti

La falsa attestazione del possesso della laurea da parte del dipendente comunale determina un danno all’ente con conseguente obbligo di restituzione di tutti gli emolumenti nel frattempo percepiti: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, nella sent. n. 214/2022, depositata lo scorso 8 agosto.

Quando la prestazione lavorativa del dipendente pubblico richiede una qualificazione specifica, connessa a un determinato titolo di studio (nel caso specifico, diploma di laurea), la prestazione resa in sua assenza non può essere considerata utile per l’amministrazione, essendo il possesso dei requisiti culturali e professionali la necessaria e indefettibile premessa per il proficuo svolgimento dell’attività lavorativa.

Secondo i giudici, la mancanza dei titoli e delle abilitazioni richiesti comporta il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione priva di ogni rilievo la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte. In tali casi, infatti, il sinallagma tra prestazione e retribuzione deve considerarsi irrimediabilmente ed integralmente mancante in quanto l’assenza dei titoli culturali e professionali richiesti preclude in partenza ogni possibilità di valutazione dell’utilità delle prestazioni svolte, avendo, in ogni caso, privato il datore di lavoro pubblico della possibilità di avvalersi di altro soggetto che, in possesso dei titoli richiesti, avrebbe senz’altro rappresentato una scelta più efficace ed efficiente, in armonia con i principi di cui all’art. 97 Cost., non essendo rilevante l’assenza di censure nello svolgimento di attività di tal genere ma il fatto che esse possano essere esplicate al meglio.

Infine, con riguardo alla quantificazione del danno, è stato ribadito che, secondo quanto già affermato dalla Sezioni Unite della Corte dei conti nella sent. n. 24/2020, “in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”.