Utilizzo della fascia tricolore e celebrazioni matrimoniali: le indicazioni del Ministero dell’Interno

L’utilizzo della fascia tricolore è previsto solo quando l’ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o costituisce l’unione civile e non anche in occasione della richiesta di pubblicazione (c.d. promessa d matrimonio): è quanto precisato dal Ministero dell’Interno in un recente parere pubblicato lo scorso 8 agosto (link: https://dait.interno.gov.it/pareri/99826).

Tale differenza discende direttamente dalla normativa in vigore: infatti, gli artt. 50-53 e 54-58, nel disciplinare la materia della pubblicazione ai fini del successivo matrimonio, non prevedono l’utilizzo della fascia tricolore da parte dell’ufficiale di stato civile.

Nel parere in discorso è stato ricordato che l’art. 1 del citato DPR n. 396/2000 individua, al comma 3, i soggetti che possono esercitare le funzioni di ufficiale di stato civile e, in particolare, il secondo periodo del comma 3 prevede, limitatamente alla celebrazione del matrimonio, che le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche ad uno o più consiglieri od assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

Infine, il Ministero ha evidenziato che “anche alla luce delle aperture della legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 secondo cui vi è la possibilità per le autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l’adozione dei propri segni distintivi, non si ravvisa la possibilità di un uso della fascia tricolore diverso da quello strettamente previsto dalle norme sopra richiamate”.

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