Controllo di regolarità amministrativo contabile: il numero di atti deve essere adeguato

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile successivo, svolto sotto la direzione del segretario (art. 147-bis, comma 2, del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000), non può essere limitato ad un modesto numero di provvedimenti: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 187/2022/VSGC, depositata lo scorso 29 luglio.

Nel caso specifico, dinanzi a 956 atti complessivamente prodotti dagli uffici comunali, erano stati sottoposti a controllo solo 25, pari al 3% circa del totale, riscontrando peraltro ben 21 casi di irregolarità.

I giudici hanno anche stigmatizzato il comportamento del Comune che non aveva rispettato la previsione, contenuta nel regolamento, della periodicità almeno semestrale dei controlli: ed infatti, solo la regolare frequenza dei controlli consente una adeguata azione correttiva e di indirizzo di uffici e servizi, nonché di sanare tempestivamente le irregolarità riscontrate.

 

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