Appalti: legittima la clausola che prevede il sopralluogo a pena di esclusione

È legittima la presenza di una clausola che prevede, a pena di esclusione, l’obbligo per i concorrenti di effettuare il sopralluogo, poiché il predetto adempimento ha funzione sostanziale di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e aderente alle necessità dell’appalto: è quanto evidenziato dal TAR Lazio, Roma, sez. I, nella sent. 30 giugno 2022 n. 8904.

Al riguardo, la giurisprudenza, anche d’appello, pronunciatasi sulle clausole dei bandi che stabiliscono l’obbligo del sopralluogo, ha affermato che al sopralluogo vada riconosciuto il ruolo sostanziale – e non meramente formale – di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 gennaio 2021, n.575; sez. III, sent. 12 ottobre 2020, n. 6033; sez. VI, sent. 23 giugno 2016, n. 2800; sez. IV, sent. 19 ottobre 2015, n. 4778).

L’obbligo suddetto è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 23 giugno 2016 n. 2800).

Tale impostazione trova conferma nell’art. 8, comma 1, lett. b, del d.l. 76/2020, che consente alla stazione appaltante di prevedere il suddetto adempimento a pena di esclusione, a condizione che esso sia strettamente indispensabile alla formulazione dell’offerta.

 

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