Nel caso di difformità fra conto depositato dall’economo e conto cartaceo trasmesso alla Corte dei conti, fa fede il conto depositato: è quanto affermato dai giudici contabili della sez. giurisd. Calabria, nella sent. n. 134/2022, depositata lo scorso 4 luglio.
Secondo la Corte, detta circostanza non può inficiare, di per sé, la regolarità del conto, perché deve essere sempre considerato il conto depositato, i cui valori sono riportati nel provvedimento di parifica da parte dell’amministrazione.
Tale soluzione è coerente con l’art. 140, comma 1, del Codice di giustizia contabile (Decreto Legislativo n 174/2016), secondo cui “Il conto, munito dell’attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore del presidente”; il successivo comma 3 precisa che “Il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio”.