Appalti: esclusione per omissione denunce obbligatorie mensili all’ente di previdenza

Nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali che legittima l’esclusione dalla gara rientra non solo il mancato versamento dei contributi, accertati e quantificati, ma anche l’omissione delle denunce obbligatorie prescritte, in quanto solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia preclude all’Ente previdenziale di effettuare tali riscontri e viene a pregiudicare, a monte, il corretto svolgimento di tali compiti: è quanto ribadito dal TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 27 giugno 2022, n. 504, confermando un orientamento già noto (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 9 aprile 2019, n. 2313; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 3 ottobre 2018, n. 9708 e sent. 23 agosto 2018, n. 9023.

In ogni caso, come ricordato dalla giurisprudenza (sul punto cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 3 febbraio 2022, n. 775 e sent. 9 gennaio 2020, n. 114; TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 7 maggio 2021, n. 681; TAR Basilicata, sez. I, sent. 11 maggio 2021, n. 364), il Giudice Amministrativo non può sostituirsi agli Enti Previdenziali nella valutazione della gravità delle violazioni commesse, non potendo sindacare il giudizio di gravità, contenuto nei DURC, in quanto tale giudizio è stato attribuito dal Legislatore ai predetti Enti.

Nel caso specifico, peraltro, il concorrente aveva regolarizzato la propria posizione solo in data successiva alla scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, in violazione di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 5 e 6 del 29 febbraio 2016 e n. 10 del 25 maggio 2016, con le quali, oltre a stabilire che l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità non ammette la regolarizzazione contributiva previdenziale/assistenziale successivamente alla scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, in quanto si consentirebbe “ad una impresa di partecipare alla gara senza preoccuparsi dell’esistenza a proprio carico di una irregolarità contributiva, potendo essa confidare sulla possibilità di sanare il proprio inadempimento in caso di aggiudicazione (e, dunque, a seconda della convenienza)”, “andando così a sanare, non una mera irregolarità formale, ma la mancanza di un requisito sostanziale, mancanza aggravata dall’aver reso una dichiarazione oggettivamente falsa in ordine al possesso del requisito”.

 

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