Transazione in costanza di lavoro dipendente: niente tassazione separata

Le somme corrisposte ai dipendenti da un ente a seguito di un accordo transattivo di un contenzioso già in atto concorrono alla formazione del reddito imponibile dei percettori per l’intero ammontare e devono essere assoggettate a tassazione ordinaria e non separata: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 344/2022, pubblicata lo scorso 23 giugno.

Si tratta della conferma di un noto e risalente orientamento (cfr. circ. n. 326/1997), secondo cui, tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente. Conferma di tale tesi si rinviene nel principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente (art. 49 e art. 51 del TUIR), in base al quale è imponibile tutto ciò che il lavoratore riceve “in relazione al rapporto di lavoro” e, quindi, anche a seguito di transazione connessa a fatti legati al rapporto di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del TUIR, la tassazione separata si applica ai seguenti redditi:

  1. trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  2. emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49.

Secondo l’Agenzia, non essendoci una norma ad hoc (come, invece, per il TFR e le altre indennità, oggetto di tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. a) e b) del TUIR), non vi sono ragioni per derogare alla regola ordinaria e, quindi, per invocare la tassazione separata nel caso della transazione finalizzata a cessare un contenzioso del dipendente con il datore di lavoro.

Diverso è il caso della transazione nell’ambito della cessazione del rapporto di lavoro (diversa, ovviamente, da quella dell’interpello): in tale ipotesi, infatti, la circ. 326/1997 ammette la tassazione separata.

 

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