Responsabilità erariale: la mancata costituzione in giudizio è elemento di valutazione da parte del giudice

La mancata costituzione in giudizio e l’assenza di deduzioni difensive sono elementi da cui trarre la consapevolezza, in capo al dipendente pubblico citato in giudizio per danno erariale, della propria responsabilità: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Liguria, nella sent. n. 56/2022, depositata lo scorso 22 giugno.

Secondo i giudici, il comportamento dell’accusato trova giustificazione nel fatto che il medesimo sia “evidentemente consapevole dell’assenza di margini effettivi, concreti e ragionevoli di difesa dalla contestazione sollevata”.

Ai fini dell’individuazione del dolo, la Corte ha anche valorizzato il comportamento dell’accusato che, nonostante fosse già stato sospeso dal servizio con la privazione della retribuzione per un periodo di sei mesi, aveva continuato, successivamente all’emanazione del provvedimento disciplinare, a svolgere attività a favore di terzi in assenza di autorizzazione, senza mai neppure rispondere alle plurime richieste di restituzione delle somme illegittimamente percepite, notificategli dall’Amministrazione di appartenenza.

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