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Avvio procedura di riequilibrio: la mancata presentazione del piano determina il dissesto del Comune

Determina il dissesto del Comune la mancata presentazione del piano di riequilibrio nei 90 giorni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana nella delib. n. 97/2022/PRSP, depositata lo scorso 6 giugno.

Secondo i giudici, posta la perentorietà del termine dei 90 giorni di cui all’art. 243-bis, comma 5, TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) per la presentazione del piano, trova applicazione il comma 7 della medesima disposizione, la quale disciplina una serie di ipotesi tassativamente elencate, tra le quali quella della mancata presentazione in termini del piano (mancato rispetto del termine di cui all’art. 243 bis, comma 5) che vanno qualificate come “fattispecie legali tipiche” di condizioni di dissesto, che si aggiungono a quelle già previste dall’art. 244 del TUEL e comportano l’obbligo della sua dichiarazione (v. Sezione delle Autonomie, del. n. 5/2018, n. 22/2013, n. 13/2013; Sez. Riunite in speciale composizione, sent. n. 32/2018, n. 29/2018, n. 25/2016, n. 58/2015).

In particolare, la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 5/2018, avente ad oggetto le “Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza”, ha affermato che “la Sezione regionale di controllo, accertata la tardiva presentazione del piano, trasmette la relativa deliberazione al Prefetto competente o altro organo previsto dai regimi di autonomia differenziata, che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 149/2011, assegna al Consiglio dell’ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto”. Principio ribadito dalla recentissima sentenza n. 10/2022/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione.

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 5/2018 affermava, ancora, che l’art. 243-quater, comma 7, del TUEL, nella parte in cui prevede l’automatismo del passaggio al dissesto per il caso di mancata predisposizione del Piano nei termini perentori da parte dell’Ente, sia coerente con il principio del buon andamento, e proporzionato come conseguenza dello stato di squilibrio strutturale, dichiarato dallo stesso comune a giustificazione del ricorso alla procedura di riequilibrio.