Bike sharing e corrispettivi elettronici: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’attività di bike sharing, svolta tramite abbonamento tramite apposita applicazione e pagamento elettronico che consente l’automatica disponibilità del mezzo, non può essere esentata dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e trasmissione dei dati alle Entrate, considerato che non esiste una precisa indicazione normativa che disponga diversamente: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 5 dello scorso 13 maggio.

Infatti, affrontando le problematiche legate al mondo del bike sharing, l’Agenzia aveva già evidenziato che “con la risoluzione n. 478/E del 16 dicembre 2008 è stato chiarito che il servizio di bike sharing è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano “gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione ei parchi biciclette ecc.”, realizzando di fatto un “servizio complesso”. Ne deriva, quindi, che l’istante ha l’onere di certificare il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale. Si aggiunge che l’istante, qualora in possesso del codice fiscale del cliente, potrebbe sempre procedere alla certificazione del corrispettivo mediante fattura elettronica indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso” (risposta ad interpello n. 396/2019).

Le indicazioni richiamate sono state successivamente ribadite in sede di risposta a specifica interrogazione parlamentare presso la Camera dei Deputati, laddove, confermato che “secondo il vigente quadro comunitario, i servizi di bike e car sharing non sono equiparabili ai servizi elettronici resi a committenti privati, esonerati ai sensi del decreto ministeriale del 10 maggio 2019”, si è evidenziato “che il citato decreto, nell’individuare i casi di esonero dall’obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, ripropone, in linea generale, gli esoneri dall’obbligo di
certificazione dei corrispettivi già individuati dalla normativa preesistente e, in particolare, dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 e dai decreti ministeriali del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015, precisando, peraltro, la natura temporanea dell’esonero. Sarebbe, di conseguenza del tutto asistematico, sotto il profilo tecnico, prevedere ex novo uno specifico esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i servizi in questione
” [così la risposta scritta pubblicata mercoledì 11 dicembre 2019 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-03136].

L’immutato quadro normativo di riferimento porta a confermare che i dati dei corrispettivi derivanti dal servizio di bike sharing sono oggetto di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in base all’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

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