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Tassazione IRPEF 2022: le novità su aliquote e scaglioni

L’articolo 1, commi da 2 a 42, della legge di bilancio 2022 ha introdotto importanti novità nel metodo di calcolo dell’Irpef, delineato nel TUIR, in base al quale l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, aliquote diverse per scaglioni di reddito. L’imposta netta è ottenuta sottraendo detrazioni e crediti d’imposta spettanti.

In particolare, il comma 2 ha modificato:

  • alla lettera a), l’articolo 11 del TUIR, recante «Determinazione dell’imposta», rimodulando sia le aliquote Irpef sia gli scaglioni di reddito per il calcolo dell’imposta lorda;
  • alla lettera b), l’articolo 13 del TUIR, recante «Altre detrazioni», rimodulando le detrazioni spettanti per tipologia di reddito.

Il comma 3 ha, inoltre, modificato la disciplina del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»: viene, infatti, ridotta da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale il trattamento integrativo non spetta, facendo tuttavia salva l’attribuzione dello stesso, a specifiche condizioni, in caso di redditi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. Il comma 3 ha, altresì, abrogato la “ulteriore detrazione” per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall’articolo 2 del medesimo d.l. n. 3 del 2020.

Per quanto concerne le modifiche delle aliquote e degli scaglioni d’imposta, sono state ridotte da cinque a quattro le aliquote applicabili, rimodulate in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2022, l’art. 11, comma 1, del TUIR, nell’attuale formulazione, prevede che l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 15.000 euro, 23%;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; in pratica, si riduce l’aliquota, rispetto al 27% precedentemente previsto;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; anche in questo caso, si ha una riduzione, rispetto al 38% precedente previsto;
  • oltre 50.000 euro, 43%.

Si propone di seguito uno schema per il calcolo dell’Irpef sulla base delle regole attualmente vigenti:

 

SCAGLIONI 2022 ALIQUOTA 2022 IMPOSTA DOVUTA
fino a 15.000 euro 23% 3.450
da 15.001 a 28.000 euro 25% 3.450 + 25% sul reddito che supera i 15.000 euro
da 28.001 euro a 50.000 euro 35% 6.700 euro + 35% sul reddito che super i 28.000 euro
oltre 50.001 euro 43% 14.400 euro + 43% sul reddito che supera i 50.000 euro