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Legge di bilancio 2022: novità per indennità degli amministratori locali

La Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni. L’incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024.

Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti.

Il comma 583 dispone che – a decorrere dal 2024 – l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni secondo le percentuali determinate dal medesimo comma 1. Tale trattamento è attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato – Regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Le percentuali delle indennità massime sono stabilite dalla disposizione in commento come segue, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni:

  • 100 per cento (pari a 13.800 euro) per i sindaci metropolitani;
  • 80 per cento (pari a 11.040 euro) per i sindaci dei Comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  • 70 per cento (pari a 9.660 euro) per i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  • 45 per cento (pari a 6.210 euro) per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  • 35 per cento (pari a 4.830 euro) per i sindaci Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
  • 30 per cento (pari a 4.140 euro) per i sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
  • 29 per cento (pari a 4.002 euro) per i sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
  • 22 per cento (pari a 3.036 euro) per i sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
  • 16 per cento (pari a 2.208 euro) per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

La popolazione presa in considerazione è quella risultante dall’ultimo censimento ufficiale.

Il comma 584 prevede inoltre che l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci sia adottato in misura graduale per il 2022 e 2023. Per la prima applicazione si dispone che la predetta indennità di funzione sia adeguata al 45% nell’anno 2022 e al 68% nell’anno 2023 “delle misure indicate alle lettere precedenti” (tali lettere recano percentuali che si applicano al valore di riferimento del trattamento dei presidenti di regione).

Al contempo la disposizione relativa alla fase di prima applicazione prevede che, a decorrere dall’anno 2022, l’indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui sopra, nel “rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”.

Il comma 585 prevede che anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto sopra, con l’applicazione delle percentuali vigenti previste dal decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119. L’ammontare dell’indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale è attualmente proporzionale a quella dei sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell’ente locale:

  • dal 15 al 75 % per il vicesindaco,
  • dal 10 al 65%, per il presidente del consiglio comunale,
  • dal 5 al 10% per i Comuni fino a 15.000 abitanti,
  • per quelli con popolazione superiore è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di Comuni della stessa classe demografica.

Il comma 586 provvede, a titolo di concorso, alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione valutato in 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. A fronte di tali spese si provvede all’incremento del fondo istituito per coprire l’incremento dell’indennità dei sindaci dei piccoli Comuni prevista dall’art. 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. Tale disposizione ha disposto che la misura dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità previsto da tale disposizione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Il fondo è ripartito tra i Comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

La ripartizione del fondo tra i Comuni interessati è demandata ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il Comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario (comma 587).