Mancato riversamento imposta di soggiorno: serve la liberatoria del Comune per estinguere il giudizio

Non è sufficiente il deposito, in corso di giudizio dinanzi alla Corte dei conti, delle copie delle contabili relative ai bonifici effettuati dal gestore della struttura ricettiva a copertura del mancato riversamento dell’imposta di soggiorno ma è necessario che vi sia anche la quietanza liberatoria da parte del Comune: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Toscana, nella sent. n. 493/2021, depositata il 31 dicembre 2021.

I giudici, infatti, hanno evidenziato che “solo l’effettivo e documentato incasso da parte dell’Amministrazione di quanto dovuto dal gestore inadempiente può rivestire efficacia paralizzante (in caso di incasso totale) o decurtante (per l’ipotesi d’incasso parziale) dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, elidendo, in tutto o in parte, il danno erariale incontestabilmente emerso con il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno”.

Conseguentemente, in mancanza di tale prova liberatoria, non è possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere.

 

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