Ammissibile il soccorso istruttorio in caso di irregolarità del certificato di regolare esecuzione

È ammissibile l’attivazione del soccorso istruttorio, previsto dall’art. 83 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) per sanare eventuali irregolarità del certificato di regolare esecuzione presentato dal concorrente e relativo a precedenti servizi svolti: è quanto affermato dal TAR Sicilia, Catania, sez. I, nella sent. 28 dicembre 2021, n. 3959.

Secondo i giudici, infatti, opera il principio che ritiene ammissibile il soccorso istruttorio anche per colmare le carenze documentali riguardanti il possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati speciali, asserendo sul punto che “non si può escludere, in linea di principio, il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente, in sede di comprova, produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione. In applicazione della richiamata disposizione, ben potrebbe la stazione appaltante assegnare al concorrente “un termine non superiore a 10 giorni” per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la documentazione carente” (cfr. Cons. St., sez. V, n. 1540/2021, che distingue tra soccorso che riguarda la (integrazione della) documentazione prodotta a comprova (ammesso) e soccorso istruttorio riguardante la dichiarazione nella sua integralità (non ammesso); cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4178/2021 e T.A.R. Lazio Roma, sez. III, n.5330/2021; cfr. anche Cons. St., sez. III, n. 975/2017).

Pertanto, a fronte della produzione nei termini del certificato, ove l’amministrazione avesse riscontrato irregolarità in esso, ben avrebbe potuto/dovuto procedere al soccorso istruttorio, venendo in rilievo non contestazioni sull’esistenza del requisito (carenza sostanziale), né l’assenza della documentazione richiesta a pena di esclusione, ma eventuali vizi procedimentali (incompletezza o inadeguatezza della documentazione prodotta), comunque facilmente emendabili.

 

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