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La natura dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche concessi da C.DD.PP.

Sulla natura giuridica del contratto di mutuo stipulato dagli enti locali per la realizzazione di un’opera si è espressa la giurisprudenza della Corte dei conti (cfr., recentemente, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna con la delib. n. 270/2021/PRSE, depositata il 24 dicembre 2021), affermando che si è dinanzi ad un “mutuo di scopo”, che si caratterizza rispetto al contratto di “mutuo ordinario”, ed in contrapposizione ad esso, come “mutuo speciale“, la cui caratteristica maggiormente qualificante è ravvisabile nella previsione di una c.d. “clausola di destinazione o di reimpiego” (di fonte pattizia o legale), in forza della quale il finanziato è tenuto a utilizzare la somma concessagli a credito per la realizzazione di uno scopo prefissato.

Tale inquadramento giuridico è coerente con le condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti da parte degli enti locali di cui alla circolare n. 1280 del 27 giugno 2013, ove si specifica che la domanda di prestito deve contenere anche l’indicazione dell’investimento da finanziare e che costituisce un caso di risoluzione del contratto di prestito l’utilizzo del prestito per il finanziamento di spese destinate ad un investimento diverso da quello finanziato, senza preventiva autorizzazione da parte della CDP.

Inoltre, la Cassa depositi e prestiti eroga il prestito sulla base della richiesta dell’ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute, riservandosi in ogni caso di acquisire la documentazione giustificativa, in copia conforme all’originale, fermo restando, comunque, che CDP non è in alcun modo responsabile della effettiva destinazione da parte dell’ente delle somme erogate e resta del tutto estranea ai rapporti tra l’ente e i destinatari finali delle somme erogate.

Infine, segnaliamo che, secondo un orientamento costante della Cassazione, “Il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un’utilizzazione vincolata (Cass. 19/10/2017 n. 24699; Cass. 12123/1990). La destinazione delle somme mutuate esclusivamente per 24 raggiungere una determinata finalità entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale e così ampliando lo stesso rispetto alla sua normale consistenza, tanto sotto un profilo strutturale, visto che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l’attuazione in concreto dell’attività programmata, quanto sotto un profilo funzionale, poiché nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest’ultima prestazione, in termini corrispettivi dell’ottenimento della somma erogata (Cass. 5805/1994; Cass. 7116/1998)” (cfr., ex multis, Cass., sez. I Civile, ordinanza 27 aprile – 18 giugno 2018, n. 15929).