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Rimodulazione dei piani di riequilibrio: la novità introdotta dalla Legge di bilancio 2022

I commi 992, 993 e 994 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) prevedono che, in deroga alle norme del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) disciplinanti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243-bis e seguenti), gli enti locali che hanno proceduto all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ossia, prima del 30 gennaio 2020) e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (ossia, al 1° gennaio 2022) non si è concluso l’iter di approvazione da parte della Corte dei conti, possono avvalersi della facoltà di rimodulazione del piano originariamente presentato.

La relativa comunicazione deve essere effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (COSFEL) entro il 30 gennaio 2022.

Entro i successivi 120 giorni dalla suddetta comunicazione, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della durata.