Mancata trasmissione della relazione-questionario su bilancio e rendiconto: revisore revocabile

La mancata trasmissione della relazione-questionario sul bilancio di previsione e sul rendiconto, da parte dell’organo di revisione dell’ente locale, costituisce una grave irregolarità valutabile ai fini della revoca: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 242/2021/PRSP, depositata il 30 dicembre 2021.

I giudici hanno ricordato che la compilazione e la presentazione della relazione – questionario da parte dell’organo di revisione dell’ente locale rientrano nelle competenze definite dall’art. 1, comma 166, della Legge 23/12/2005, n. 266, il quale ha espressamente disposto che, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida, definiti unitariamente dalla Corte dei conti, ai sensi del successivo comma 167.

Lo stesso TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che, nel caso di mancato adempimento da parte dell’organo di revisione agli obblighi inerenti alla propria funzione, l’ente può far ricorso alla procedura di revoca prevista dall’art. 235, comma 2, valutando altresì l’opportunità di inviare apposita segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente.

A conferma ulteriore, i giudici hanno ricordato che il punto 1.9.7. dei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali”, approvati nel febbraio 2019 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sottolinea che “In caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il Consiglio può valutare la revoca per inadempimento”.

 

 

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