Annullamento delle elezioni comunali: la relazione di fine mandato è sottoscritta dal commissario

Nel caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali (e, in particolare, dell’atto di proclamazione degli eletti), l’obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato sussiste in capo al
commissario: è quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nella delib. n. 18/SEZAUT/2021/QMIG, depositata il 7 dicembre 2021, visto che l’annullamento toglie efficacia all’instaurazione del rapporto di servizio onorario del Sindaco perché non avvenuta conformemente alle procedure e alle forme di legge.

Conseguentemente, la relazione dovrà riguardare sia il periodo del mandato elettivo oggetto dell’annullamento giurisdizionale sia il periodo della gestione commissariale, nell’ottica dell’esigenza di continuità delle rendicontazioni, di cui al principio generale della continuità e della costanza, costituente il principio n. 11 nell’ambito dei “Principi contabili generali” dell’Allegato 1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 11.

 

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