Mancato riversamento dei tributi: niente compensazione con i crediti dell’agente della riscossione

È escluso che l’agente della riscossione possa compensare il mancato riversamento delle somme riscosse con i crediti eventualmente vantati, a diverso titolo, nei confronti del Comune: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella sentenza-ordinanza n. 302/2021, depositata lo scorso 23 dicembre.

Ed infatti, come evidenziato dai giudici, il mancato versamento al Comune delle somme riscosse costituisce un inadempimento ingiustificato di una specifica obbligazione che grava sull’agente contabile.

Rileva, in proposito, l’art. 181 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui “gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti … (comma 2^)”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 226 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, “le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti”: tale ultima disposizione, che costituisce principio generale di contabilità applicabile a tutti gli agenti contabili, prevede la necessità del riversamento nelle casse erariale delle somme introitate dall’agente contabile per conto dell’ente pubblico: con ciò determinando un’eccezione al principio della compensazione legale prevista dalle norme civilistiche (in tal senso, cfr. Corte dei conti, sez. II Appello, sent. n. 141/1998).

Dal principio secondo cui non sono pignorabili e sequestrabili le somme riscosse, a titolo di tributi, anteriormente al loro riversamento in tesoreria, che costituisce la fase conclusiva della procedura di entrata (Corte dei conti, II sez. giurisd. Appello, sent. n. 654/2012), consegue che non è ammissibile uno ius retentionis, a garanzia di un contro credito, da parte dell’agente della riscossione, il quale deve

assolvere all’obbligo di corresponsione delle somme detenute: pertanto, stante la natura di crediti tributari, va escluso che possa opporsi – al mancato versamento dei tributi introitati da parte dell’agente contabile – una compensazione legale dei crediti ex art. 1243, c. 1, c.c. (Corte conti, sez. III centrale Appello, sent. n. 724/2012, che richiama Cass., sent. n. 7443/1996 e sent. n. 5303/1995).

 

 

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