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La delibera di approvazione dell’aliquota IMU approvata in ritardo è efficace per l’anno successivo

La delibera di approvazione dell’aliquota IMU approvata oltre il termine previsto per la delibera del bilancio di previsione non esplica effetti dal 1° gennaio dell’anno in corso ma da quello successivo: è quanto ribadito dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 21 dicembre 2021, n. 1111 (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 18 ottobre 2021, n. 2270).

Secondo i giudici, si tratta di un’illegittimità da cui deriva un’inefficacia soltanto parziale delle norme adottate, e temporalmente limitata all’anno di riferimento, dovendosi ritenere che il rispetto del termine di approvazione entro la delibera del bilancio (previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006) è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire, cioè, dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento); conseguentemente, in attesa del nuovo anno, si avrà la proroga delle aliquote o tariffe stabilite per l’anno precedente.