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Ennesimo warning della Corte dei conti sull’utilizzo reiterato dell’anticipazione di tesoreria

La Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, con la delib. n. 383/2021/PRSE, depositata lo scorso 21 dicembre, ha nuovamente evidenziato, in merito all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, prevista dall’art. 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che il ricorso a tale istituto può avvenire nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento.

Il costante ricorso a tale strumento porta a ritenere che la perdurante sofferenza di liquidità non derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti, ma, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l’Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere.

Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell’art. 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese d’investimento).